Pronte le regole operative per il “Bonus Vacanze”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174; Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E

Il 17 giugno 2020 è stato emanato il Provvedimento n. 237174/2020, con il quale l’Agenzia Entrate, in attuazione dell’art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), chiarisce la disciplina relativa al cosiddetto tax credit vacanze, fornendo le istruzioni sulle modalità per richiedere, attivare e utilizzare il bonus.

L’agevolazione è destinata ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il bonus vacanze potrà essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

 

COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE MISURA MASSIMA del CREDITO
1 persona 150 euro
2 persone 300 euro
3 o più persone 500 euro

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2020 da parte di uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA Spa, accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).

La verifica dei requisiti e gli adempimenti conseguenti sarà effettuata da PagoPA Spa, che successivamente invierà al soggetto richiedente un messaggio contenente l’esito dell’istanza. In caso di esito positivo della verifica, sarà generato un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. L’Agenzia Entrate, a sua volta, confermerà il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando il codice univoco e il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore.

Il credito può essere fruito nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e nella misura del restante 20%, come detrazione Irpef dovuta per il 2020, in sede di dichiarazione dei redditi (soltanto da soggetto intestatario della fattura o scontrino/ricevuta fiscale).

Sia lo sconto che la detrazione sono utilizzabili da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente. In particolare, può fruirne il soggetto che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Lo sconto potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

 Il beneficiario (o un altro componente del suo nucleo familiare) può recuperare il bonus in 2 modi:

  • in detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021;
  • come sconto, entro il 31 dicembre 2020, in una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa.

La struttura alberghiera, al momento del pagamento, dovrà inserire il codice univoco (o QR code), il codice fiscale dell’intestatario della fattura/documento commerciale/scontrino e l’importo del corrispettivo, all’interno di una procedura web del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con SPID o credenziali. Tramite la procedura on line, il fornitore, potrà verificare la validità dell’agevolazione e l’importo dello sconto.

Dal giorno successivo all’applicazione dello sconto, il fornitore, potrà recuperare il relativo importo con un credito d’imposta utilizzabile in compensazioni in F24. Codice tributo 6915, sezione Erario, anno di riferimento 2020.

Il codice tributo “6915” sarà operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi richiesta e informazione al riguardo.

 

Villafranca Padovana, 1 luglio 2020

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