INFORMAZIONI SU QUARANTENA E ISOLAMENTO – CERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE

La circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 chiarisce che:

  • l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
  • La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

 

 

CERTIFICAZIONI PER MALATTIA PER QUARANTENA O ISOLAMENTO PER COVID19

  • provvedimento dell’operatore di sanità pubblica: si riferisce al documento rilasciato dall’ASL che certifica lo stato di “contatto stretto” che dà origine alla quarantena, da solo non basta per avere l’indennità di malattia.
  • certificato di malattia: è il consueto certificato telematico rilasciato dal medico curante sempre obbligatorio sia nei casi di quarantena che di isolamento, da far produrre nel più breve tempo possibile.

QUARANTENA:

“contatti stretti” persone sane che potrebbero essere state esposte all’agente infettivo individuate da un provvedimento dell’autorità sanitaria (ASL). Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’ASL che ha dato origine alla quarantena.

ATTENZIONE: se al momento del rilascio del certificato, il medico non avesse a disposizione le informazioni inerenti al provvedimento, sarà il lavoratore interessato che dovrà attivarsi per acquisirle direttamente dall’operatore di sanità pubblica, al fine di comunicarle all’INPS tramite posta ordinaria o PEC.

 

ISOLAMENTO:

Il lavoratore in malattia accertata da COVID-19 necessita del rilascio del solo certificato redatto

dal medico curante in modalità telematica.

In questo caso, trattandosi di una normale malattia ancorché legata alla contrazione del virus

COVID-19, l’INPS precisa che non è necessario nessun provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASI PARTICOLARI

SOGGETTI FRAGILI:

E’ prevista la quarantena (articolo 26, comma 1, DL n. 18/2020) e la sorveglianza precauzionale per i lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, DL n. 18/2020).

Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (smart working/telelavoro).

 

QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA:

Ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale (non quindi sanitaria) che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia. In questo caso non interviene l’istituto della malattia ma l’azienda potrà presentare domanda di cassa integrazione o utilizzare le ferie del lavoratore.

Ciò significa che la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta solamente quando la quarantena è disposta da un operatore di sanità pubblica.

Villafranca Padovana il 16 ottobre 2020

 

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