DECRETO RILANCIO: Primi aggiornamenti

Con la presente si porta a conoscenza di alcune disposizioni previste dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19/05/2020) in vigore da martedì 19/05/2020.

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L’art. 25 del D.L. n. 34/2020 prevede il riconoscimento di somme a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica. Questo incipit risulta importante per delineare innanzitutto i contorni della disposizione: occorre che vi sia stato danno (economico) a causa del Covid-19, danno che viene ad essere considerato sulla base di precisi conteggi da effettuarsi.

 

I soggetti potenzialmente beneficiari:

  • soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo;
  • soggetti titolari di partita IVA che conseguono reddito agrario (art. 32 Tuir).

 

Soggetti esclusi:

  • Soggetti che hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del decreto (20 maggio 2020)
  • Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto al bonus Inps)
  • Professionisti iscritti alla Casse di previdenza di categoria

Condizioni per accedere al contributo

  1. Ricavi del periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro
  2. Il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi di quelli del mese di aprile 2019 (praticamente si deve dimostrare di aver avuto un calo di fatturato di almeno 1/3 rispetto al fatturato di aprile 2019)
  3. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019 non è applicabile il requisito della diminuzione di fatturato ma è sufficiente che nel 2019 i ricavi siano non superiori a 5 milioni di euro.

Misura del contributo a fondo perduto

Il contributo si calcola sulla differenza tra il fatturato di aprile 2019 e il fatturato di aprile 2020 in base alla seguente tabella:

Misura del contributo:

Ricavi/compensi anno 2019 < = 400mila Euro

 

Differenza fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 20%
Ricavi/compensi anno 2019 > 400mila Euro e < 1 milione di Euro Differenza fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 15%
Ricavi/compensi > 1 milione di Euro e < 5 milioni di Euro Differenza fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 10%

 

L’importo minimo del contributo comunque spettante è di 1.000 euro per le ditte individuali e di 2.000 euro per le società.

Da ciò deriva che i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 avranno il contributo a fondo perduto pari al valore minimo (1.000 o 2.000 euro).

 

Vi precisiamo che lo studio provvederà ad analizzare la situazione di ciascun cliente e pertanto sarete contattati nel caso risulta possibile richiedere il contributo.

 

ESENZIONE VERSAMENTO IRAP

Il decreto prevede (art. 24) che non è dovuto dalle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il versamento:

  • del saldo Irap dovuto per il 2019;
  • della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020.

E’ previsto che il suddetto acconto Irap 2020 l’acconto per il 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Quindi si tratta di un reale “abbuono”.

 

PROROGA BONUS 600 EURO

All’art. 84 del decreto è riconosciuto il bonus di 600 euro anche per il mese di aprile 2020 ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS, agli artigiani, commercianti e gli altri soggetti che avevano diritto al bonus di marzo, previsto dal precedente decreto “Cura Italia”.

Non si hanno ancora indicazioni sulla procedura per richiedere il bonus di aprile ma dovrebbe essere molto più semplificata rispetto a quanto richiesto a marzo.

Non appena avremo indicazioni vi faremo sapere.

Attenzione: per coloro che non avessero fatto richiesta del bonus di marzo, avendone i requisiti, hanno ancora 15 giorni di tempo per richiederlo dalla pubblicazione del decreto e quindi fino al 3 giugno 2020. Passato il suddetto termine il bonus di marzo non può più essere richiesto.

 

BONUS PER PROFESSIONISTI

Sempre all’art. 84 del decreto è previsto per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che sono stati esclusi dal contributo a fondo perduto, la possibilità di avere un bonus di euro 1.000 per il mese di maggio.

La condizione per accedere a tale bonus è che il reddito del 2° bimestre 2020 abbia avuto una riduzione di almeno il 33% rispetto al reddito del 2° bimestre 2019.

Anche in questo caso Vi precisiamo che lo studio provvederà ad analizzare la situazione di ciascun cliente e pertanto sarete contattati nel caso risulta possibile richiedere il contributo.

 

PROROGA della SOSPENSIONE dei VERSAMENTI

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Si tratta dei versamenti sospesi relativi all’IVA, ritenute e contributi su lavoro dipendente e assimilati, contributi INAIL oggetto dei precedenti decreti emanati dal Governo.

 

ESENZIONE IVA VENDITA MASCHERINE E ALTRI PRODOTTI

L’art. 124 del decreto prevede l’esenzione IVA per la cessione di mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo compresi guanti in lattice, vinile e nitrile, termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, oltre ad attrezzature e materiale sanitario utilizzato in ambito ospedaliero.

L’esenzione da IVA vale per le cessioni effettuate fino al 31/12/2020, successivamente dal 01/01/2021 si applica l’aliquota IVA del 5%.

Tecnicamente si dovrà fare una fattura con aliquota IVA a 0% e non utilizzare “esente art. 10 DPR 633/72”. Da verificare che i programmi di fatturazione elettronica consentano l’utilizzo dell’aliquota IVA a 0% o la dicitura generica “esente” senza il richiamo dell’art. 10 sopra indicato.

 

Vi informiamo che seguiranno a breve altre circolari su molti altri provvedimenti previsti nel decreto rilancio appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra cui il credito d’imposta per le locazioni, la detrazione del 110% sui lavori di risparmio energetico e riqualificazione sismica degli immobili ed altri provvedimenti.

 

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi richiesta e informazione al riguardo.

21 maggio 2020                                             

 

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