DECRETO “CURA ITALIA” – AGGIORNAMENTI BONUS 600€ PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI

 

Con il Decreto Ministero del Lavoro – Mef del 28 marzo 2020 si è stabilita la somma destinata alle casse di previdenza per il sostegno dei professionisti iscritti, i quali erano esclusi dal bonus di 600 euro erogato dall’Inps.

L’importo dell’una tantum concessa ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è identico a quello previsto dal Decreto “Cura Italia” a favore degli altri soggetti autonomi, ovvero 600 euro per il mese di marzo.

Anche per i professionisti l’una tantum non sarà soggetta a tassazione e non è cumulabile con le ulteriori tipologie di una tantum.

Non possono altresì accedere al beneficio i percettori di reddito di cittadinanza.

 

ATTENZIONE:

In osservanza a quanto disposto dall’art. 44, l’indennità, nel caso degli iscritti alle casse, il bonus non spetterà indistintamente a tutti, bensì sarà strettamente connesso alla cessazione, riduzione o sospensione dell’attività libero professionale, nonché al reddito conseguito nel 2018.

Il Decreto prevede che l’indennità sia corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

 

LIMITI REDDITUALI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

Il Decreto prevede due scenari di diritto alla corresponsione dell’indennità:

– uno dedicato alle situazioni di condizioni di lavoro limitate, per le quali è prevista una soglia reddituale più bassa,

– l’altro dedicato alle situazioni peggiori, quali la cessazione o la sospensione dell’attività, per le quali la soglia reddituale è più ampia.

Caso 1 – limitazione dell’attività (art. 2, lettera a)

Il sostegno al reddito è riconosciuto a condizione che:

  • il professionista abbia percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, e redditi da locazioni brevi, non superiore a 35.000;
  • il professionista deve aver subito una limitazione alla propria attività in conseguenza ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 Caso 2 – cessazione o sospensione dell’attività (art. 2, lettera b)

Il sostegno al reddito è riconosciuto a condizione che:

  • il professionista abbia percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, e redditi da locazioni brevi, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro;
  • il professionista abbia cessato o ridotto o sospeso, l’attività professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per il caso della cessazione, la partita IVA deve essere stata chiusa nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Per il caso della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa occorre invece trovarsi in una situazione di comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

 PROCEDURE OPERATIVE

La domanda per l’ottenimento dell’indennità dovrà essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 ed entro il 30 aprile direttamente agli enti di previdenza di appartenenza, che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio.

L’istanza dovrà essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

 L’istanza dovrà essere corredata da una autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

  1. a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  2. b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  3. c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  4. d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b);
  5. e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera a);

All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Saranno gli enti di previdenza a verificare il rispetto dei requisiti ed ad erogare l’indennità, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

 

 

Villafranca Padovana, 30 marzo 2020

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