TFR in busta paga, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015

A TUTTE LE AZIENDE

Loro sedi

Oggetto: TFR in busta paga, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015

 

Gent. le Cliente,

informiamo che la Legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti, di richiedere a quest’ultimo la liquidazione mensile del TFR direttamente in busta paga e si applica a tutte le aziende private ad eccezione di:

– lavoratori agricoli e i lavoratori domestici;

– lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali;

– lavoratori delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982.

Pertanto:

– la richiesta di TFR mensile potrà essere comunicata dal 01/03/2015 al 30/06/2018;

– riguarda solamente i lavoratori che hanno maturato un’anzianità aziendale pari ad almeno sei mesi;

– per il dipendente la scelta costituisce una facoltà da manifestare per iscritto e una volta espressa risulta irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

I termini e le modalità operative entro i quali poter esercitare la predetta facoltà verranno definiti con specifico provvedimento (DPCM);

– il TFR liquidato mensilmente:

  • integrerà la retribuzione, non incidendo sul raggiungimento del limite reddituale dei 26.000 euro per aver diritto al bonus di 80 euro;
  • non concorrerà all’imponibile previdenziale;
  • sarà assoggettato a tassazione ordinaria secondo le aliquote IRPEF;

– il legislatore ha previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano accedere ad un

apposito finanziamento bancario (con un tasso d’interesse non superiore a quello della rivalutazione del TFR), garantito da uno specifico fondo INPS e dallo Stato. Essi dovranno prima richiedere all’Inps apposita certificazione del TFR maturato e poi presentare domanda alle banche aderenti all’accordo quadro che sarà siglato tra Ministero del Lavoro e ABI.

– i datori di lavoro che invece corrisponderanno il TFR maturando con risorse proprie, beneficeranno, a prescindere dalla loro dimensione occupazionale, delle misure compensative

già previste dall’art. 10 D.Lgs. n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria Inps o alla previdenza complementare:

  • Esonero dal versamento del contributo mensile al Fondo di garanzia INPS del TFR, relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti;
  • Deducibilità fiscale dal reddito d’impresa di una somma pari al 4% del TFR corrisposto in busta paga al lavoratore (elevata al 6% per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti).

 

Per poter aderire il lavoratore dovrà compilare e consegnare all’ufficio paghe il modello allegato.

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito,

 

Cordiali saluti

PRO STUDIO SRL

 

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