A TUTTE LE AZIENDE
Loro sedi
Oggetto: TFR in busta paga, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015
Gent. le Cliente,
informiamo che la Legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti, di richiedere a quest’ultimo la liquidazione mensile del TFR direttamente in busta paga e si applica a tutte le aziende private ad eccezione di:
– lavoratori agricoli e i lavoratori domestici;
– lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali;
– lavoratori delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982.
Pertanto:
– la richiesta di TFR mensile potrà essere comunicata dal 01/03/2015 al 30/06/2018;
– riguarda solamente i lavoratori che hanno maturato un’anzianità aziendale pari ad almeno sei mesi;
– per il dipendente la scelta costituisce una facoltà da manifestare per iscritto e una volta espressa risulta irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
I termini e le modalità operative entro i quali poter esercitare la predetta facoltà verranno definiti con specifico provvedimento (DPCM);
– il TFR liquidato mensilmente:
- integrerà la retribuzione, non incidendo sul raggiungimento del limite reddituale dei 26.000 euro per aver diritto al bonus di 80 euro;
- non concorrerà all’imponibile previdenziale;
- sarà assoggettato a tassazione ordinaria secondo le aliquote IRPEF;
– il legislatore ha previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano accedere ad un
apposito finanziamento bancario (con un tasso d’interesse non superiore a quello della rivalutazione del TFR), garantito da uno specifico fondo INPS e dallo Stato. Essi dovranno prima richiedere all’Inps apposita certificazione del TFR maturato e poi presentare domanda alle banche aderenti all’accordo quadro che sarà siglato tra Ministero del Lavoro e ABI.
– i datori di lavoro che invece corrisponderanno il TFR maturando con risorse proprie, beneficeranno, a prescindere dalla loro dimensione occupazionale, delle misure compensative
già previste dall’art. 10 D.Lgs. n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria Inps o alla previdenza complementare:
- Esonero dal versamento del contributo mensile al Fondo di garanzia INPS del TFR, relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti;
- Deducibilità fiscale dal reddito d’impresa di una somma pari al 4% del TFR corrisposto in busta paga al lavoratore (elevata al 6% per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti).
Per poter aderire il lavoratore dovrà compilare e consegnare all’ufficio paghe il modello allegato.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito,
Cordiali saluti
PRO STUDIO SRL
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