La nuova legge di bilancio (Legge 205/2017) prevede che dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione (e/o anticipi di retribuzione) per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.
- FORME DI PAGAMENTO CONSENTITE
Il datore di lavoro potrà versare le retribuzioni attraverso modalità soggette a tracciabilità:
– bonifico;
– strumenti di pagamento elettronico;
– assegno bancario o circolare consegnato;
– in contanti ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
- CONTRATTI INTERESSATI AL DIVIETO
I rapporti interessati dal divieto di pagamento in contanti saranno:
- il lavoro subordinato;
– i co.co.co;
– le cooperative.
- SETTORI ESCLUSI DAL DIVIETO
La tracciabilità dei pagamenti non si applicherà:
– ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
– a badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro e a quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.
- SANZIONI
Al datore di lavoro o committente che violi l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti al lavoratore verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.
Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. disposizione.
Cordiali saluti
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