NOVITA’ MODELLO F24

Con il decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, cambiano le regole in merito alle modalità di presentazione del Modello di pagamento unificato F24.

Al riguardo, occorre fare distinzione tra:

  • titolari di partita IVA (per i quali ci sono novità);
  • non titolari di partita IVA (per i quali resta tutto invariato).

È possibile sintetizzare, il tutto nella tabella qui sotto.

CHI PRIMA DELLE MODIFICHE DOPO LE MODIFICHE
Titolari di patita IVA (c’è sempre obbligo di F24 telematico) Obbligo si presentazione telematica F24, con una delle seguenti modalità:

-direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario;

-tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel).

In presenza di crediti in compensazione: solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario)
 NOVITÀ
Non è più possibile utilizzare i servizi di home banking se sono presenti crediti in compensazione
Non titolari di partita IVA (non sempre c’è obbligo di F24 telematico) L’obbligo del modello F24 telematico sussiste solo qualora per effetto di compensazioni il saldo finale sarà pari a 0 oppure se in presenza di compensazione, il saldo finale sarà positivo. Il versamento telematico potrà essere eseguito: -direttamente dal contribuente tramite l’home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline);

-oppure tramite intermediario abilitato (ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate).

NESSUNA NOVITÀ

Per i soggetti titolari di partita IVA, la novità, riguarda solo in caso in cui nel Modello F24 sono presenti crediti utilizzati in compensazione e:

  • il Modello F24 ha saldo 0;
  • oppure il Modello F24 ha saldo positivo.

Nel caso, invece, in cui nel Modello F24 NON sono presenti crediti utilizzati in compensazione, fermo restando che l’F24 deve essere presentato telematicamente, è possibile continuare ad utilizzare anche i servizi di home banking.

CHIARIMENTI

L’obbligo del modello F24 da trasmettere mediante i servizi telematici delle Entrate, dopo le modifiche del Dl 50/2017 all’articolo 37, comma 49-bis, del Dl 223/2006, scatta per le compensazioni del credito annuale e trimestrale per quanto riguarda l’Iva, per i crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione e tale obbligo riguarda i titolari di partita Iva.

Per quanto riguarda il bonus Renzi, corrispondente all’importo di 80 euro mensili, a differenza degli altri crediti di imposta non risulta da una dichiarazione annuale e la sua compensazione avviene mensilmente. Inoltre, considerato che la norma che ha istituito questa agevolazione lo ha classificato tra le detrazione d’imposta di cui all’art. 13 Tuir, appare opportuno ritenere che per il “bonus Renzi” non sia necessario procedere a compensazione esclusivamente utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La risoluzione 57 del 04/05/2017 ha precisato inoltre che il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate, inizierà dal 1° giugno 2017.

 

 

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