Interessi legali allo 0,3% dal 1° gennaio 2018
D.M. 13 dicembre 2017; D.Dirett. 20 dicembre 2017
Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,1%, aumenterà allo 0,3%.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale, e in particolare in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,1%, fino al 31 dicembre 2017 e allo 0,3% dall’1° gennaio 2018 e fino al giorno del ravvedimento.
Dichiarazioni d’intento per il 2018
Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza applicazione dell’IVA hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento.
La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.
A partire dal 1° marzo 2017 non vi è più la possibilità di indicare nel modello il periodo per cui viene richiesta la sospensione dell’applicazione dell’IVA; i cosiddetti esportatori abituali devono indicare, per ciascun fornitore, l’importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere, per l’anno solare di riferimento, fatture senza applicazione dell’IVA.
Al 31 dicembre 2017 scadono quindi tutte le dichiarazioni d’intento presentate nell’anno 2017 e l’esportatore abituale, che vorrà beneficiare della non imponibilità IVA anche nel 2018, dovrà presentare una nuova dichiarazione per mezzo del modello approvato dall’Agenzia Entrate con il Provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016.
I nuovi elenchi per i destinatari dello split payment a partire dal 1° gennaio 2018
MEF, Comunicato stampa 19 dicembre 2017
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge n. 172/2017, ha modificato l’ambito di applicazione del meccanismo dello Split Payment, ampliando i soggetti interessati rispetto a quelli già individuati dal D.L. n. 50/2017.
Con un comunicato stampa del 19 dicembre 2017 il Dipartimento delle Finanze del MEF ha provveduto ad individuare e pubblicare gli elenchi definitivi, validi dal 1° gennaio 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti.
I nuovi elenchi hanno efficacia costitutiva, ovvero liberano il fornitore dal dover compiere indagini in merito alla assoggettabilità al regime del cliente.
Gli elenchi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF ed includono:
- società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni centrali;
- enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni locali;
- enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi 5.164.568,99 euro;
- rimanenze finali 1.032.913,80 euro.
L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 489
Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2016 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:
- entro il 31 gennaio 2018 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2017) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.
La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
La legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) ha apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o IVA è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.
Per esempio, quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e IVA regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.
Mentre gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.
Rammentiamo che il 31 dicembre 2017 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:
- per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2014 e relative al 2013 per le attività di liquidazione automatica (art. 36 bis, D.P.R. 600/1973);
- per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2013 e relative al 2012 per le attività di controllo formale (art. 36 ter, D.P.R. 600/1973).
Detrazione IVA: i nuovi termini per il 2017
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96
In vista della chiusura dell’esercizio fiscale occorre ricordare che l’art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato, restringendoli, i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
L’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede ora che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
Per questo motivo TUTTE le fatture di acquisto datate 2017 dovranno essere registrate nella liquidazione IVA di dicembre 2017 o del quarto trimestre 2017, pena la perdita della possibilità di detrarre la relativa imposta.
Decreto Fiscale: regolarizzazione di attività e depositi detenuti all’estero
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 5 septies, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172
In sede di conversione del Decreto fiscale è stata introdotta una sanatoria per le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 148/2017, in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, da soggetti fiscalmente residenti in Italia o loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Aire o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero.
Per godere della sanatoria occorre versare il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Il versamento può essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza compensazione;
- in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata dev’essere effettuato entro il 30 settembre 2018. La procedura si perfeziona alla data di versamento dell’unica o ultima rata.
La norma si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
L’istanza di regolarizzazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2018.
La norma non si applica alle attività e alle somme già oggetto di voluntary disclosure.
Villafranca Padovana, 15 gennaio 2018
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