Naspi 2015, la nuova indennità di disoccupazione di durata fino 24 mesi

Naspi 2015, la nuova indennità di disoccupazione di durata fino 24 mesi

Con il Jobs Act il Governo ha introdotto la Naspi 2015, la nuova indennità di disoccupazione al posto dell’Assicurazione sociale per l’impiego Aspi e la Mini Aspi. Spetterà per una durata fino a 24 mesi. Vediamo tutte le informazioni su a chi spetta, i requisiti, il calcolo dell’importo mensile, come fare domanda, la decorrenza, la decadenza, la sospensione in caso di nuovo lavoro nonché tutte le informazioni da rispettare per avere il pagamento.

Il Governo Renzi con il Jobs ha riformato la disciplina degli ammortizzatori sociali. Una delle misure previste è l’introduzione a partire da maggio 2015 della disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego. Il Governo lancia la NASpI 2015, la nuova indennità di disoccupazione che avrà una durata fino a 24 mesi e che è calcolata sulle settimane di contribuzione del lavoratore negli ultimi 4 anni di lavoro.

La Naspi segue in maniera sostanziale ciò che era già previsto per l’Assicurazione sociale per l’impiego Aspi, soprattutto per quanto riguarda il calcolo dell’indennità spettante al lavoratore. Le novità riguardano i requisiti, la durata e in generale le condizioni.
Nel Decreto attuativo del Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali all’art. 1 viene introdotta questa nuova prestazione a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati: “A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) introdotta dalla Riforma Fornero, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015”.

A chi spetta la Naspi

L’art. 2 del Decreto attuativo del Jobs Act individua a chi spetta la Naspi, che è la nuova Aspi, ex indennità di disoccupazione: Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Pertanto ai dipendenti pubblici non spetta la nuova Aspi. Le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001, ai cui dipendenti statali non spetta la Naspi sono i seguenti: tutte  le amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,   i  Comuni,  le  Comunità  montane e  loro  consorzi  e associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli Istituti autonomi case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura   e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le aziende  e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Esclusi anche gli operai agricoli. Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Requisiti per avere la Naspi

A disciplinarlo è l’art. 3 del Decreto attuativo al Jobs Act, legge 183 del 2014. La nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Naspi in caso di disoccupazione e risoluzione consensuale. La nuova Aspi, ossia la NASpI, è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Calcolo e importo della Naspi

L’art. 4 del Decreto attuativo disciplina il calcolo e la misura della nuova indennità di disoccupazione, ex Aspi e ora chiamata Naspi, che ricordiamo è in vigore da maggio 2015.

Calcolo Naspi. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, l’indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

Il lavoratore che percepisce la Naspi ha diritto nei casi previsti anche all’assegno per il nucleo familiare (ANF), come già accedeva per l’indennità di disoccupazione e l’Aspi.

Importo massimo Naspi 2015 pari a 1.300 euro mensili. L’indennità mensile della nuova Aspi non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

La riduzione mensile della Naspi. L’indennità della nuova indennità di disoccupazione ex Aspi è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ossia la riduzione dell’importo in misura pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti.

Durata della Naspi

L’art. 5 stabilisce che “la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni”. Ne consegue che la durata massima della nuova indennità di disoccupazione, ex Aspi, sarà pari a due anni (quando il lavoratore ha lavorato per 4 anni consecutivi con 52 settimane di contribuzione accreditate all’anno nei 4 anni precedenti la domanda). Ma questo fino al 2016.

Lo stesso articolo 5 stabilisce che “per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane”. Pertanto massimo 1 anno e mezzo di Naspi spettante ai lavoratori.

L’art. 5 stabilisce infine che “ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.

Come si presenta la domanda

L’art. 6 del Decreto attuativo al Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali non disciplina in materia concreta le modalità di presentazione della domanda per ottenere la nuova indennità di disoccupazione che sostituisce l’Aspi e la Mini Aspi, ossia la nuova Naspi. L’art. 6 si limita a stabilire che “la NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Resta quindi lo stesso termine storicamente previsto per la presentazione della richiesta per avere l’indennità di disoccupazione. Il lavoratore rimasto disoccupato ha tempo per presentare la domanda quindi fino al sessantottesimo giorno dall’ultimo giorno di lavoro (data di licenziamento o data di fine del rapporto nel caso di un contratto a termine).

Decorrenza della nuova indennità Naspi

Una volta presentata la domanda è importante stabilire da quando decorre l’importo della Naspi accreditato al lavoratore dall’Inps.

Per quanto riguarda la decorrenza, sempre l’art. 6 del Decreto attutativo stabilisce che “La NASpI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Condizioni da rispettare per ricevere il pagamento della NASpI

Il Decreto attuativo all’art. 7 stabilisce le “condizionalità” ossia le condizioni che il lavoratore in stato di disoccupazione deve rispettare per continuare ad essere percettore della Naspi.

L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:

  • alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
  • alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.

Pertanto il lavoratore percepisce l’indennità Naspi se resta disoccupato e se partecipa a quanto proposto dai Servizi competenti, ossia dal Centro per l’Impiego.

Poi il Decreto attuativo fa richiamo, in termini di diritto al pagamento della Naspi, a quanto previsto dal D. Lg3. 183 del 2014, che all’art. 1, comma 3, introduce ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. Pertanto il lavoratore deve essere protagonista di questa ricerca attiva.

Viene inoltre previsto un Decreto del Ministro del Lavoro, di natura non regolamentare, che dovrò determinare le condizioni e le modalità per l’attuazione di queste condizioni che il lavoratore deve rispettare, nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.

Liquidazione anticipata Naspi per avviare una nuova attività di autoimprenditorialità

Come accade per l’Assicurazione sociale per l’Impiego, ossia l’Aspi in vigore fino ad aprile 2015 per poi essere sostituita dalla Naspi, anche per quest’ultima è consentito al lavoratore richiedere la liquidazione anticipata come incentivo all’autoimprenditorialità. Chi intende quindi avviare una nuova attività di lavoro autonomo può ricevere la Naspi in unica soluzione, anticipata. Ma ci sono dei casi in cui scatta la restituzione all’Inps. Per maggiori informazioni vediamo la Naspi anticipata in unica soluzione.

Decadenza o sospensione indennità Naspi in caso di nuovo lavoro dipendente

Il lavoratore che, durante il periodo di percezione dell’ex indennità di disoccupazione ora Naspi, svolge un’attività lavorativa, perde il diritto alla prestazione, quindi scatta la decadenza della nuova Aspi, se supera con il proprio reddito annuo il reddito minimo escluso da imposizione, ossia 8.000 euro. Se il lavoratore invece percepire un reddito inferiore scatta la sospensione dell’Aspi, ma il rapporto di lavoro deve essere non superiore a 6 mesi. In caso di due part-time, riguardo al diritto alla Naspi per la perdita di uno dei due contratti a tempo parziale ci sono regole particolari. Per maggiori informazioni vediamo l’indennità Naspi e nuovo lavoro dipendente.

Naspi e nuovo lavoro autonomo con partita IVA

Il lavoratore disoccupato percettore dell’indennità di disoccupazione Naspi, oltre ad avere la possibilità di essere assunto presso un nuovo datore di lavoro con un contratto di lavoro dipendente, potrebbe decidere di intraprendere un’attività di lavoro autonomo con partita IVA. Abbiamo visto che per tale situazione egli può chiedere una liquidazione anticipata. Il diritto alla prestazione decade se il reddito annuale prodotto è superiore a 4.800 euro, ossia il limite minimo escluso da imposizione fiscale. In caso di reddito inferiore a tale limite, il lavoratore è obbligato ad effettuare una comunicazione all’Inps. Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento Indennità di disoccupazione Naspi e lavoro autonomo con partita iva.

Decadenza dalla NAspi

Le ipotesi di decadenza dalla Naspi sono state già precedentemente descritte. In ogni caso, l’art. 11 del Decreto attuativo del Jobs Act all’art. 11 riepiloga le ipotesi di decadenza.

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione (superamento di 4.800 euro di reddito da lavoro autonomo o 8.000 euro di reddito da lavoro dipendente)
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9 (ossia mancata comunicazione di nuovo lavoro dipendente);
  • inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10 (mancata comunicazione di nuovo lavoro autonomo);
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
  • violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.

Le regole di condizionalità riguardano le condizioni da rispettare per ricevere il pagamento della NASpI descritte in precedenza.

Contribuzione figurativa spettante durante la Naspi

La contribuzione figurativa, accreditata nell’estratto conto del lavoratore ed utile ai fini della calcolo della pensione, è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive).

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI, determinato ai sensi all’art. 4 comma 2 (nell’anno 2015 tale importo massimo è di 1.300 euro).

Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni.

Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Indennità Naspi per soci di cooperative

L’art. 13 del Decreto attuativo del Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali che ha disciplinato la nuova indennità di disoccupazione ex Aspi ora chiamata Naspi stabilisce anche la misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013.

Più precisamente stabilisce che per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori. 

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