È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, suppl. ord. n. 62, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018). Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio.
Numerose le misure fiscali previste dalla Manovra, tra cui si segnalano:
- l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati a partire dal 1° gennaio 2019; le nuove regole non si applicano ai soggetti rientranti nel regime dei “minimi”, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in quello “forfetario” di cui all’art. 1 , commi da 54 a 89, della legge 28 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- l’obbligo, ai fini della deducibilità, con effetto dal 1° luglio 2018, di acquistare i carburanti con mezzi di pagamento tracciabili, con la contestuale soppressione dell’obbligo di compilare la scheda carburante;
- il rinvio di un anno, e quindi al 2019, dell’entrata in vigore degli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale) che dovevano sostituire gli Studi di Settore; conseguentemente anche per la prossima dichiarazione dei redditi verranno applicati integralmente gli studi di settore.
- la proroga del super (seppur ridotto dal 40% al 30%) e dell’iper ammortamento (confermato al 150%) per tutto il 2018;
- la proroga per il 2018 delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus), di cui all’ 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura del 50%, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+, se collegato ad un intervento edilizio al quale si applicano le relative detrazioni, per gli interventi antisismici (sisma-bonus) con un credito d’imposta pari all’80%.
- la detrazione nella misura del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche se relativi a parti comuni di un condominio;
- la detraibilità nella misura del 19% per gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale (Tpl), per un importo non superiore a 250 euro; saranno inoltre deducibili i buoni acquistati a tal fine a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari;
- l’introduzione della cosiddetta Webtax, pari al 3%, per assoggettare a tassazione le imprese che operano nel digitale;
- l’introduzione di una ritenuta del 26% per i redditi di capitale e i redditi diversi maturati al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per le partecipazioni societarie qualificate (analogamente a quanto già avviene per le partecipazioni non qualificate).
- l’aumento a 10mila euro dell’esenzione fiscale per indennità, rimborsi, premi e compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni da parte delle persone fisiche;
Primi approfondimenti
Fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019
A decorrere dal 1° gennaio 2019 (legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 comma 909) sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa:
- tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identifcati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;
- nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). La fattura sarà resa disponibile ai consumatori dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e una copia elettronica o analogica sarà direttamente messa a disposizione dai fornitori. È facoltà dei consumatori rinunciare alla copia della fattura sia elettronica che analogica.
Rimangono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime dei minimi (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011 n. 98) e quelli che applicano il c.d. regime forfettario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014 n. 190).
Abrogazione dello Spesometro dal 1° gennaio 2019 per le fatture emesse/ricevute in formato elettronico.
A seguito dell’introduzione obbligatoria della fattura elettronica, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture (c.d. Spesometro) rimarrà soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI e quindi per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale (ne consegue che in tutti gli altri casi lo Spesometro dal 1° gennaio 2019 viene di fatto abrogato).
La trasmissione andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute.
L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.
Fattura elettronica obbligatoria dal 1°luglio 2018 e scheda carburante
Diversamente da quanto sopra, già a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa con riferimento:
- alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- alle cessioni di carburanti per autotrazione effettuati dai distributori stradali nei confronti di soggetti titolari di partita IVA.
- alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.
A decorrere dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l’IVA sarà detraibile, solo se gli acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
Alla luce di tali novità dal 1° luglio 2018 sarà abrogata la scheda carburante.
Sempre a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471).
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti nuovi tempi e modalità per la conservazione sostitutiva delle fatture (per quelle trasmesse tramite SDI gli obblighi di conservazione si intenderanno soddisfatti). Inoltre, è prevista una intensificazione dei controlli per il triennio 2018-2020 al fine di contrastare le frodi nel settore della commercializzazione dei carburanti.
Villafranca Padovana, 15 gennaio 2018
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