Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Ecco alcune delle novità introdotte dalla Manovra:
OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIATO PER GLI ONERI DETRAIBILI
La fruizione della detrazione del 19% nella dichiarazione del redditi 730/2021 o dichiarazione redditi relativa al 2020 , prevista per tutti gli oneri detraibili (spese mediche, assicurazioni vita e infortuni, spese sportive per i figli, spese veterinarie, ecc…) di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 e da altre disposizioni normative, è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.
Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa, ma solamente mediante sistemi tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari/postali/circolari, ecc.
Sono state previste delle eccezioni.
Infatti, il comma 680 della legge, afferma che la norma non si applica per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (occhiali, protesi, ecc.), nonché per le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Di seguito alcuni esempi di spese per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione:
- spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N., spese dentista);
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l’assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
Tutte le suddette spese DEVONO essere pagate con sistemi tracciabili (bancomat, carte di credito, bonifici, ecc…).
In mancanza di chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria che specifichino il tipo di controllo che dovrà effettuare il CAF sulla documentazione relativa a tali oneri, oltre alle quietanze di pagamento della spesa (ad esempio le fatture, ricevute ecc.), invitiamo a conservare anche copia del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con carta di credito ecc. (fotocopiate scontrini bancomat per evitare che si cancellino).
Fate attenzione che sulle spese mediche e sulle fatture pagate non in contanti, anche la modalità di pagamento scritta nel documento stesso sia corretta.
LIMITI AGLI ONERI DETRAIBILI
Sono stati introdotti dei limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef. In particolare, viene previsto che, a partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- parzialmente per chi ha un reddito tra i 120.000 euro e i 240.000 euro;
- non spettano per chi ha un reddito superiore a 240.000 euro
La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) nonché ai medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986) rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
PROROGA DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO
Sono state prorogate anche per il 2020, sia per quanto riguarda le attuali percentuali di detrazione che per i limiti di spesa in vigore nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica, ad opere rientranti nel c.d. “Bonus Verde” e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati.
NUOVA DETRAZIONE “BONUS FACCIATE”
E’ stata introdotta la detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (interventi di manutenzione ordinaria), finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. zone territoriali omogenee):
– zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Dal punto di vista pratico, per sapere se un edificio si trova nelle zone summenzionate appare opportuno informarsi presso gli uffici tecnici dei Comuni.
La norma non prevede un limite di spesa massimo e la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Si è comunque in attesa di alcune precisazioni e conferme da parte dell’Agenzia quali, le modalità di pagamento (sicuramente con bonifico ma con utilizzo di quello previsto per le ristrutturazioni?), se è confermata l’agevolazione non solo per i condomini ma anche per le singole case, villette, case a schiera (dal tenore della norma sembra di si), se l’agevolazione riguarda anche fabbricati non abitativi.
MODIFICA LIMITE AL CONTANTE
E’ stato modificato il limite all’utilizzo dei contanti: con l’art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante:
- attuale limite euro 2.999,99;
- dal 07.2020 al 31.12.2021 l’importo limite si abbassa a 1.999,99 euro;
- dal 01.01.2022 il limite passa a 999,99 euro.
Villafranca Padovana, 20 Gennaio 2020
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