INFORTUNIO SUL LAVORO – NOVITA’ DENUNCIA INAIL
Dal 12 ottobre 2017 è scattato l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare all’INAIL, in via telematica, anche gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, fino ad oggi esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all’Istituto.
L’OBBLIGO VA ADEMPIUTO ENTRO 48 ORE DALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO
Di seguito si riepilogano gli obblighi di comunicazione e denuncia degli infortuni sul lavoro con la relativa decorrenza:
Durata prognosi infortunio | Obblighi a carico datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro | Decorrenza |
Superiore a 3 giorni | Denuncia all’INAIL, entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico in via telematica | Obbligo già in vigore |
Almeno 1 giorno escluso quello dell’infortunio | Comunicazione all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico in via telematica | A decorrere dagli infortuni occorsi dal 12 ottobre 2017* |
*Rispetto agli eventi che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell’infortunio, l’obbligo di comunicazione si considera, comunque, assolto per mezzo della denuncia di infortunio.
L’assolvimento all’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consentirà all’INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata. Ciò assume particolare rilevanza specie dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, con decorrenza 23 dicembre 2015, sul quale, si ricorda, andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori che comportassero l’assenza di almeno un giorno.
Considerate le sanzioni elevate applicate dall’Inail nel caso di tardiva denuncia invitiamo pertanto le aziende clienti A SEGNALARCI TEMPESTIVAMENTE IL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO O LA PRESENZA DI UN CERTIFICATO MEDICO IN CUI SI ATTESTI UN INFORTUNIO SUL LAVORO.
Nel caso di invio della documentazione tramite mail o fax assicurarsi che lo studio abbia ricevuto l’informazione.
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