IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA 2020 SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), tra le tante novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

 

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

  • beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);
  • beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);
  • beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).

 

Sono esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;
  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e gli esercenti arti e professioni.

 

Attenzione: diversamente dal super ammortamento, l’agevolazione, trattandosi di un credito di imposta e non di un “maggior” costo, spetta ai contribuenti in regime forfetario (legge n. 190/2014).

 

Misura dell’agevolazione

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro;
  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili;
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

 

Fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;
  • nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

 

Documentazione

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

 

Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

 

Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento “alle disposizioni dei commi da 184 a 194” della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019).

 

Esempio: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 184 – 194 della L. 160/2019″.

 

Perizia tecnica semplice

In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

 

Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Non dovrebbe trattarsi di un’istanza preventiva.

 

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Villafranca Padovana, 26 febbraio 2020

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