I NUOVI VOUCHER

 

La Legge n.96/2017 ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “prestazioni occasionali”, che rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio (c.d. voucher).

Le prestazioni di lavoro accessorio sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sopradico e saltuario.

LIMITI ECONOMICI

I limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, sono:

  • per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro, con riferimento alla totalità degli prestatori;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro.

LIMITE TEMPORALE

Il limite temporale prevede che la durata massima non possa superare 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

UTILIZZATORI INTERESSATI

  • Il LIBRETTO FAMIGLIA può essere utilizzato da persone fisiche che non esercitano attività professionali o d’impresa.
  • Il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni.

LIMITI DI UTILIZZO

Il ricorso al “contratto di prestazione occasionale” non è ammesso ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Non è inoltre possibile far ricorso al “contratto di prestazione occasionale” da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata continuativa e analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata continuativa.

Infine, è vietato il ricorso:

  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, di imprese esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiali lapideo, di imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • in agricoltura (salvo alcuni casi specifici).

 

  • LIBRETTO FAMIGLIA

L’utilizzatore (persona fisica non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa) può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionale rese in suo favore per:

  • lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione);
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Il “libretto famiglia” è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale lordo è fissato in 10,00 euro lordo (equivalenti a 8,00 euro netti) utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center Inps, è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero dei titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata della prestazione, l’ambito di svolgimento della prestazione e altre informazioni per la gestione del rapporto (es. prestatore titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente , persona disoccupata, …).

 

  • CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

L’utilizzatore (professionista, lavoratore autonomo, imprenditore, associazione, fondazione o altro ente di natura privata, pubblica amministrazione), nel rispetto dei limiti economici, temporali e di utilizzo di cui sopra, può remunerare le prestazioni di lavoro occasionale come segue:

  • il compenso, fissato dalle parti, non può essere inferiore e euro 9,00 netti l’ora (euro 12,41 lordi), inoltre l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la retribuzione di 4 ore lavorative (pari a € 36,00 netti, € 49,64 lordi) anche qualora la prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore.

Per attivare il “contratto di prestazione occasionale”, l’utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, deve comunicare, tramite il servizio online dedicato: i dati identificativi dell’utilizzatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione, la durata, la tipologia, il settore dell’attività lavorativa e altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

 

Gli utilizzatori possono effettuare i versamenti Inps necessari per attivare le prestazioni tramite modello F24 oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.

Il compenso sarà erogato al prestatore a cura dell’Istituto Inps, entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.

La presente circolare si intende indicativa e non esaustiva, lo Studio è a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti

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