DECRETO DIGNITÀ IN VIGORE DAL 14 LUGLIO 2018

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 161 del 13 luglio 2018, il D.L. 87 del 10 luglio 2018 “Decreto Dignità”, recante disposizioni urgenti per lavoratori e imprese.

Il decreto, in vigore dal 14 luglio 2018, interviene su lavoro somministrato e lavoro a termine licenziamenti, delocalizzazione.

In particolare, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, vengono apportate le seguenti modifiche:

  • è ridotto a 12 mesi il limite di durata massima, con la possibilità di stipulare contratti di massimo 24 mesi in presenza di specifiche condizioni (rintroducendo le causali);
  • viene abbassato da 36 a 24 mesi il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, a esclusione delle attività stagionali, per cui non è richiesta nemmeno la causale giustificativa;
  • sono ridotte a 4 le proroghe possibili nell’arco di 24 mesi;
  • è innalzato a 180 giorni il termine di decadenza di impugnazione;

Le novità introdotte sono applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del D.L. 87/2018 e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore.

Al contratto di somministrazione è applicata la disciplina del contratto a termine, a esclusione della disciplina sui limiti massimi di contingentamento e del diritto di precedenza.

 

Villafranca Padovana il 16 luglio 2018

 

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