DECRETO “CURA ITALIA” – ULTERIORI INFORMAZIONI

 

Facendo seguito alla circolare precedente si comunicano ulteriori provvedimenti ed alcuni chiarimenti riguardo le norme previste dal decreto.

 

“UNA TANTUM” 600 euro (artt. 27, 29, 29, 30, 31)

 

L’indennità “una tantum” di 600 euro è riconosciuta a favore di:

– liberi professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps in attività alla data del 23 febbraio 2020;

– lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata in attività alla data del 23 febbraio 2020;

– artigiani e commercianti iscritti all’INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

– altri lavoratori atipici, del settore agricolo e del settore turismo, spettacolo ecc…

 

Aspetti fiscali

Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.

 

Le regole per l’erogazione del bonus da 600 euro per professionisti e autonomi e per la concessione dei congedi parentali e voucher per i figli (v. punto successivo), saranno definite a breve, probabilmente già questa settimana, con una circolare dell’Istituto previdenziale.

Appena avremo le istruzioni operative provvederemo ad inoltrare l’istanza a chi ne ha diritto.

 

CONGEDO SPECIALE PER CHI HA FIGLI FINO A 12 ANNI (art. 23)

 

Il decreto stabilisce per i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (artigiani e commercianti), il diritto di fruire a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di un congedo speciale per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni.

Non vi sono, invece, limiti di età per i figli con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. 104/92.

Requisiti

Per utilizzare questo congedo parentale straordinario è necessario che nel nucleo familiare «non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore».

In poche parole: se uno dei due non lavora, l’altro non può utilizzare il congedo.

La ratio è chiara: il congedo viene previsto per dare la possibilità ai genitori di stare a casa con i figli che non vanno a scuola in virtù dell’emergenza Coronavirus.

 

Bonus baby sitter

Il bonus baby sitter è un altro strumento previsto per andare incontro alle famiglie che lavorano, che può essere utilizzato in alternativa al congedo parentale straordinario.

Si tratta di un voucher da 600 euro, che viene erogato attraverso il Libretto Famiglia INPS.

E’ riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

 

Per le modalità di richiesta stiamo attendendo le istruzioni operative.

 

Per chi rientra nei requisiti richiesti si prega di segnalarlo allo studio preferibilmente via mail.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI – Chiarimenti

 

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti fiscali si precisa quanto segue:

  • I versamenti sospesi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per i soggetti con ricavi 2019 inferiori a 2 milioni:
  • I versamenti sospesi fino al 30 aprile, per i soggetti appartenenti a determinate categorie (v. circolare precedente):
  • riguardano solo i versamenti delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi a dipendenti e parasubordinati, dei premi INAIL e dell’IVA.

 

Tutti gli altri versamenti: tassa libri sociali, ritenute su lavoro autonomo, ecc…. sono stati prorogati a venerdì 20 marzo.

 

SOSPENSIONE PAGAMENTI Agenzia Entrate RISCOSSIONE

 

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

Si ritiene che siano sospese anche le rate previste nel piano di rateazione concesso per il pagamento di cartelle esattoriali.

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quando già versato.

 

Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.

 

Dalla lettura della norma, invece, NON risultano sospesi i pagamenti degli avvisi bonari dell’Agenzia Entrate e quindi nemmeno le rate previste in caso di rateazione. Si auspica che con una successivo provvedimento venga inclusa la sospensione anche di questi pagamenti

 

PROROGA TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO 

 

Nell’art. 106 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) hanno trovato conferma sia la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio 2019, che le misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno.

È stabilito, innanzitutto, e in via generale, che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 c.c. (per le spa e le sapa) e 2478-bis comma 1 c.c. (per le srl), o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria di tutte le società è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il prossimo 28 giugno (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).
L’utilizzo di tale termine più ampio – come precisato dalle news legislative Assonime rese pubbliche ieri – si presenta quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio). Ad ogni modo, l’utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato dalla società. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.

 

 

 

 

 

EROGAZIONI LIBERALI

 

Persone fisiche ed Enti non commerciali

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro

 

Per le imprese

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (disposizioni a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche). Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

 

 

Villafranca Padovana, 19 marzo 2020

Lascia il tuo commento

*