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Loro sedi
Oggetto: i controlli a distanza dei lavoratori
L’art. 23 del D.Lgs n. 151/2015 riscrive l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che regolamenta i principi in materia di installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività lavorativa.
Riportiamo in maniera sintetica la nuova normativa.
ArT. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
L’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è vietato.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:
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per esigenze organizzative e produttive;
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per la sicurezza del lavoro;
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per la tutela del patrimonio aziendale.
Previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione DTL.
L’accordo o l’autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte sono utilizzabili ai fini disciplinari a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito,
Cordiali saluti
PRO STUDIO SRL
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